Legge stabilità 2016 minimi “regime forfetario”

Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”

Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per auto­no­mi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dal­l’1.1.2016.

Limiti di ricavi e compensi

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da va­lu­tare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro.

Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipen­den­te e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività

I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente de­ter­minato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività. L’agevolazione opera a condizione che:

  • il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova at­ti­vità, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, an­che in for­ma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecu­zio­ne di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipen­dente o autonomo;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro sog­get­to, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta prece­den­te non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

Regime contributivo agevolato opzionale

Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono bene­fi­cia­re di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.