Legge di stabilità 2016 - ammortamenti 140%

Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “super-ammortamenti”)    

Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “super-ammortamenti”)        

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali stru­men­tali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di am­mor­tamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisi­zione è maggiorato del 40%.

In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il co­sto deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140. Conside­ran­do, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.

Periodo agevolato

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.

Autovetture

Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la de­duzio­ne delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui al­l’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Pertanto:

anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;

il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di au­tovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);

la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Acconti

La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015.

Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in cor­so al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo pre­ce­dente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove dispo­sizioni.

Studi di settore

La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.