Modifiche alla disciplina dei costi "black list" e CFC - Novità della legge di stabilità 2016
In materia di fiscalità internazionale, la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha previsto:
- l'abrogazione integrale delle norme in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 - 12-bis del TUIR);
- la rivisitazione della disciplina CFC (art. 167 del TUIR), al fine di riservare le penalizzazioni fiscali ai casi in cui le controllate scontano una tassazione nominale nello Stato estero inferiore di oltre il 50% a quella italiana.
Con riferimento alla deducibilità dei c.d. "costi black list", essa sarà soggetta alle condizioni previste per ogni altro costo (inerenza e competenza) già a partire da UNICO 2017.
Dal 2016, come accennato, il regime CFC troverà applicazione se la controllata estera è soggetta nello Stato estero ad un regime di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Tale regola si applicherà solo per Stati diversi da quelli UE o appartenenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Per questi ultimi, infatti, si applica ancora il regime delle CFC "non black list" di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, il quale rimane in vita alle medesime condizioni previste prima dell'approvazione della legge di stabilità 2016 (livello di tassazione estera inferiore di oltre di 50% a quello italiano e ricavi derivanti per oltre il 50% dai c.d. "passive income").
Infine, si segnala che viene data attuazione alle direttive impartite dall'OCSE al fine di contenere i fenomeni di erosione della base imponibile derivanti dall'attività dei gruppi multinazionali. Gli obblighi (che saranno oggetto di apposite disposizioni attuative) sono posti a carico delle società (residenti in Italia) capogruppo di gruppi multinazionali il cui fatturato consolidato è almeno pari a 750 milioni di euro.
I costi black list diventano ordinariamente deducibili a partire dall’esercizio 2016. Per le Cfc e gli altri regimi che fanno riferimento ai Paesi a fiscalità privilegiata, spazio a un criterio generalizzato, che prescinde da liste ed elenchi, basato su un tax rate nominale inferiore alla metà di quello italiano. Regole particolari per Paesi Ue e per quelli dello spazio economico europeo con scambio di informazioni. È quanto prevede la legge di Stabilità (legge 208/2015), pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale».
Deduzioni ordinarie
Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l’estero introdotte nel corso del 2015, la legge di Stabilità interviene nuovamente sulle regole per i costi da fornitori black list e su quelle delle società controllate di Paesi a fiscalità privilegiata (Cfc).
Vediamo il quadro aggiornato con le ultime disposizioni. Il Dlgs 147/2015 ha eliminato, con decorrenza dall’esercizio 2015, l’indeducibilità integrale (salvo esimente) dei costi sostenuti presso fornitori domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (Dm 23 gennaio 2002), sostituendola con la regola del valore normale. In pratica se il costo non eccede il valore normale, la deduzione è libera, mentre per dedurre l’eventuale importo che supera tale valore è richiesta la dimostrazione dell’esistenza di un particolare interesse economico. I costi black list, anche se contenuti nel valore normale, dovranno ancora essere annotati separatamente nel modello Unico 2016.
Sempre in tema di black list, la legge 190/2014 ha inoltre stabilito che, per il regime dei costi, devono considerarsi solo gli Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni (il Dm 27 aprile 2015 ha conseguentemente riscritto l’elenco rilevante), a prescindere dal livello di tassazione.
Dal 2016 si cambia ancora: il comma 142 della legge di Stabilità abroga i commi da 10 a 12 dell’articolo 110 del Tuir e dunque cancella ogni speciale regime per i costi da fornitori black list. La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza).
Resta invece in vigore l’obbligo di comunicazioni delle operazioni Iva attive e passive effettuate con tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente).
Cfc senza liste
Una seconda novità riguarda i Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti per la norma sulle società controllate (Cfc) di cui all’articolo 167 del Tuir. In luogo degli attuali riferimenti alle liste emanate dal Ministero (Dm 21 novembre 2001, come sostituito dal Dm 30 marzo 2015), viene introdotto (nuovo comma 4 dell’articolo 167 del Tuir) un criterio di carattere generale secondo cui si considerano a regime fiscale privilegiato tutti gli Stati o territori nei quali la disciplina fiscale, anche speciale, prevede un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. In buona sostanza, laddove sussista la condizione prevista dalla legge (tax rate inferiore alla metà di quello italiano), il regime Cfc si applicherà senza necessità di inclusione dello Stato in una particolare black list.
Tale regola, che scatta dal periodo di imposta 2016, riguarda solo Stati diversi da quelli Ue, o da quelli inclusi nello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Questi ultimi, solo in presenza delle condizioni previste dal comma 8-bis dell’articolo 167 (passive income superiori al 50% e tax rate effettivo inferiore al 50% di quello italiano), saranno assoggettati alla disciplina Cfc al pari di ogni altro Paese white list.
Applicazione estesa
Sempre con decorrenza dal 2016, il comma 143 della Stabilità prevede che il nuovo criterio generale di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 167, comma 4) vale per ogni altra disposizione di legge o regolamentare che fa riferimento alle black list previste dall’articolo 167 del Tuir. Si tratterà, ad esempio, delle norme che stabiliscono la tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 47, comma 4, e articolo 89, comma 3, Tuir), quelle su inapplicabilità della Pex per partecipazioni in società residenti in tali Paesi (articolo 87, lettera c) o quelle sulla tassazione integrale dei capital gain delle persone fisiche (articolo 68, comma 4).
Tornando al regime Cfc, viene corretta anche la misura della tassazione a cui sono soggetti i redditi imputati al socio di controllo. In particolare, si sostituisce la previsione di una tassazione non inferiore al 27% con quella di una tassazione non inferiore all’aliquota dell’Ires. Ciò in previsione della modifica disposta dalla medesima legge di Stabilità (dal 27,5% al 24% dall’esercizio 2017).