Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva.
In particolare, l’incentivo per il 2016:
- consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.
Casi di esclusione ed incumulabilità
Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino:
- contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016.
L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.
Estensione del bonus per il 2017 nel Mezzogiorno
L’esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 dai datori di lavoro privati:
- operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- previa verifica delle dotazioni finanziarie.
Trasferibilità del bonus in caso di appalto
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.