Nuovi principi Bilanci 2016 Spese pubblicità e spese di ricerca

I bilanci 2015 sono redatti con le attuali norme e con principi contabili OIC 2014. Dal bilancio dell’anno 2016 debuttano le norme introdotte 

Spese pubblicità e ricerca

I bilanci relativi all’esercizio 2015 sono redatti e si chiudono in base alle attuali norme del codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili aggiornati dall’Organismo italiano di contabilità nel 2014 (nel 2015 per l’Oic 24).

Dal bilancio dell’anno 2016 debuttano le norme introdotte nel codice civile dal Dlgs 139/15 di recepimento della direttiva contabile 34/13.
01 il debutto
Nuova situazione in arrivo dopo l’apertura dei conti dal primo gennaio 2016, perché debutteranno le norme introdotte nel codice civile dal Dlgs 139/15 di recepimento della direttiva contabile 34/13.
02 la transizione 
Le nuove norme pongono alcuni problemi perché, in alcuni casi, il Decreto legislativo non prevede regole transitorie: queste riguardano la valutazione al costo ammortizzato di titoli, crediti e debiti e l’ammortamento dell’avviamento.
03 l’applicazione
Le nuove regole si applicano alle operazioni che nascono nel 2016, mentre le altre proseguono in base alle norme attuali.
04 i derivati
Dal bilancio 2016 gli strumenti finanziari derivati sono iscritti nel bilancio e, pertanto, le imprese devono monitorare i contratti relativi a derivati in essere all’1 gennaio 2016.
05 il confronto
Il bilancio targato 2016 dovrà essere confrontato con quello 2015 i cui schemi dovranno essere adattati.

 

I bilanci dell’anno 2015 sono redatti e si chiudono in base alle normali attuali norme del codice civile, integrate sul piano tecnico dai principi contabili aggiornati dall’OIC.

La novità, invece, è la situazione dopo l’apertura dei conti alla data dell’1 gennaio 2016 che non sempre sarà soggetta alle medesime regole, perché da tale data debuttano le norme introdotte nel codice civile dal Dlgs 139/15 di recepimento della direttiva contabile 34/13.
Le nuove norme pongono alcuni problemi perché, in alcuni casi, il decreto legislativo non prevede regole transitorie: queste riguardano la valutazione al costo ammortizzato di titoli, crediti e debiti e l’ammortamento dell’avviamento. 
La norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni, relative a costo ammortizzato e ammortamento dell’avviamento, alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

In sostanza, le nuove regole si applicano alle operazioni che nascono nel 2016, mentre le altre proseguono in base alle norme attuali.

In altri casi, le novità introdotte dal decreto legislativo si applicano con riferimento anche ad attività e passività sorte in passato.

Per esempio, se non interverranno integrazioni o cambiamenti alla norma transitoria, le imprese devono eliminare dalle attività dello stato patrimoniale le spese di pubblicità e spese di ricerca in corso di ammortamento, fatte salve specifiche situazioni. 
Inoltre, dal bilancio 2016 gli strumenti finanziari derivati sono iscritti nel bilancio e, pertanto, le imprese devono monitorare i contratti relativi a derivati in essere all’1 gennaio 2016.

A questo punto si pone il problema delle modalità di cancellazione in bilancio delle spese di pubblicità e spese di ricerca in corso di ammortamento e della contabilizzazione (iscrizione) dei derivati. 
Con riferimento all’eliminazione delle spese citate, si dovrebbe seguire il principio contabile Oic 29, che tratta anche del cambiamento di principi contabili il cui effetto è imputato nel conto economico e, in particolare, nella parte straordinaria dello stesso.

Tuttavia, il principio contabile si riferisce al cambiamento di principi contabili deciso dall’impresa: in sostanza, il documento tratta del cambiamento che gli amministratori di una società “hanno deciso” di loro iniziativa.

Nel caso in questione, invece, il cambiamento è la conseguenza di una norma di legge, ovvero di decisioni del legislatore comunitario e nazionale che “impongono” agli amministratori il cambiamento.

In questa situazione, pertanto, l’Oic potrà precisare che non si devono seguire le regole dettate dall’Oic 29 per due ragioni:

-        la prima, come accennato, è che si tratta di una situazione decisa dal legislatore,

-        la seconda perché, dai bilanci 2016, scompare dal conto economico la parte straordinaria e, pertanto, l’effetto del cambiamento impatterebbe nella parte ordinaria (gestionale) dello stesso, in un certo senso inquinandola.

 

A questo punto la cancellazione si registra direttamente in contropartita alle riserve del patrimonio netto con la scrittura “Riserve a Spese di pubblicità/ricerca”.
Certamente è una soluzione che non risolve il problema di eventuali riserve insufficienti, ma evita l’inquinamento del conto economico: d’altra parte se le riserve sono insufficienti gli amministratori devono interrogarsi circa la correttezza del comportamento pregresso. 
Medesimo comportamento riguarda la contabilizzazione dei derivati al fair value, i cui effetti sono imputati direttamente, in senso positivo o negativo, alle riserve del patrimonio netto: infatti, l’iscrizione dei derivati in corso può comportare effetti positivi o negativi, in base alle specifiche situazioni.

Per quanto riguarda l’iscrizione delle azioni proprie, non più nell’attivo dello stato patrimoniale ma in diretta diminuzione del patrimonio netto, non vi sono particolari problemi contabili perché la loro cancellazione dall’attivo avviene in contropartita all’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva con segno negativo. Per tutte le situazioni illustrate, poi, deve essere rispettato il comma 5 dell’articolo 2423-ter del codice civile che impone la comparazione con l’esercizio precedente: pertanto, il bilancio 2016 dovrà essere confrontato con quello 2015 i cui schemi dovranno essere adattati.
L’eccezione riguarda le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non essendo attualmente obbligate a riportare nella nota integrativa il fair value dei derivati (articolo 2435-bis, comma 5 codice civile).