Come anticipato, i contribuenti che intendono utilizzare in “compensazione orizzontale” crediti IVA di importo superiore a € 15.000, saranno tenuti ad apporre il c.d. “visto di conformità” alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito stesso (al fine di attestare la sussistenza del credito).
OBBLIGO UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO
Attenzione. Per effettuare la compensazione del credito IVA (annuale ed infrannuale) di importo superiore a € 15.000, si devono utilizzare esclusivamente i canali telematici Entratel o Fisconline.
È quindi escluso l’impiego dei soliti servizi on-line sempre utilizzati del classico home banking, corporate banking.
Si ricorda che sono abilitati a rilasciare il visto di conformità gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché i responsabili dei CAF imprese.
In buona sostanza per i contribuenti con credito IVA superiore a € 15,000, la compensazione con altri tributi/contributi potrà essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno precedente munita del visto di conformità apposto da un professionista abilitato.
Le stesse limitazioni, ad eccezione del visto di conformità, si applicheranno alle compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali (mod. IVA TR).
Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA sganciata dal modello UNICO, in forma autonoma, a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta.
I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione IVA.
Questa posticipazione potrà consentire al Fisco un riscontro preventivo dei dati comprovanti la sussistenza del credito prima che questi venga utilizzato in compensazione.
Pertanto, la compensazione del credito annuale IVA 2011 così come del credito trimestrale IVA 2012, per importi superiori alla soglia limite potrà avvenire nei seguenti modi
Periodo del CREDITO |
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE |
COMPENSAZIONE CREDITO DAL GIORNO |
IVA 2011 >15.000 |
in forma autonoma a febbraio 2012 |
16.3.2012 |
IVA 2011 >15.000 |
in forma unificata a maggio 2012 |
16.6.2012 |
IVA 2011 >15.000 |
in forma unificata a settembre 2012 |
16.10.2012 |
Rimborso Trimestrale |
||
1° trimestre 2012 |
aprile 2012 |
16.5.2012 |
Quindi la prima data possibile per la compensazione IVA orizzontale oltre 15.ooo euro è il 16/3.
In tema di comunicazione annuale IVA, la manovra in commento, ha provveduto a modificare la soglia di esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione IVA da € 25.822,84 a € 25.000.
OBBLIGO DI UTILIZZO ENTRATEL o FISCONLINE
Per effettuare la compensazione del credito IVA (annuale ed infrannuale) di importo superiore a €.10.000, i soggetti titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dalle Entrate.
È quindi escluso l’impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking, corporate banking).