LIMITI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

I contribuenti per utilizzare “compensazione orizzontale” crediti IVA superiore a € 15.000, apporre “visto di conformità” alle dichiarazioni IVA . Per compensare utilizzare esclusivamente Entratel o Fisconline. non remote banking

Come anticipato, i contribuenti che intendono utilizzare in “compensazione orizzontale” crediti IVA di importo superiore a € 15.000, saranno tenuti ad apporre il c.d. “visto di conformità” alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito stesso (al fine di attestare la sussistenza del credito).

 

OBBLIGO UTILIZZO DEL CANALE TELEMATICO

Attenzione. Per effettuare la compensazione del credito IVA (annuale ed infrannuale) di importo superiore a € 15.000, si devono utilizzare esclusivamente i canali telematici Entratel o Fisconline.

È quindi escluso l’impiego dei soliti servizi on-line sempre utilizzati del classico home banking, corporate banking.

 

Si ricorda che sono abilitati a rilasciare il visto di conformità gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché i responsabili dei CAF imprese.

In buona sostanza per i contribuenti con credito IVA superiore a € 15,000, la compensazione con altri tributi/contributi potrà essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno precedente munita del visto di conformità apposto da un professionista abilitato.

Le stesse limitazioni, ad eccezione del visto di conformità, si applicheranno alle compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali (mod. IVA TR).

 

Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA sganciata dal modello UNICO, in forma autonoma, a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. 

I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione IVA.

 

Questa posticipazione potrà consentire al Fisco un riscontro preventivo dei dati comprovanti la sussistenza del credito prima che questi venga utilizzato in compensazione.

Pertanto, la compensazione del credito annuale IVA 2011 così come del credito trimestrale IVA 2012, per importi superiori alla soglia limite potrà avvenire nei seguenti modi

 

Periodo del CREDITO

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

COMPENSAZIONE CREDITO

DAL GIORNO

IVA 2011

>15.000

in forma autonoma

a febbraio 2012

16.3.2012

IVA 2011

>15.000

in forma unificata a maggio 2012

16.6.2012

IVA 2011

>15.000

in forma unificata a settembre 2012

16.10.2012

Rimborso Trimestrale

1° trimestre 2012

aprile 2012

16.5.2012

 

Quindi la prima data possibile per la compensazione IVA orizzontale oltre 15.ooo euro è il 16/3.

 

In tema di comunicazione annuale IVA, la manovra in commento, ha provveduto a modificare la soglia di esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione IVA da € 25.822,84 a € 25.000.

 

 

OBBLIGO DI UTILIZZO ENTRATEL o FISCONLINE

Per effettuare la compensazione del credito IVA (annuale ed infrannuale) di importo superiore a €.10.000, i soggetti titolari di partita IVA dovranno utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dalle Entrate.

È quindi escluso l’impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking, corporate banking).