Liquidazione SRL senza Notaio.

Con la procedura semplificata l’organo amministrativo deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori.

Liquidazione SRL senza Notaio.

La procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese. 

Lo scioglimento della societa` a responsabilita` limitata e` disciplinato dagli artt. 2484-2496 del codice civile.
L’art. 2484 prevede che le societa` a responsabilita` limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita` di conseguirlo, salvo che l`assemblea, all`uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l`impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell`assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e` disposto dagli articoli2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell`assemblea;
7) per le altre cause previste dall`atto costitutivo o dallo statuto.
La societa` inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell`iscrizione presso l`ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell`ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell`iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l`atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
L’art. 2487 del Codice Civile prevede che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) non abbia gia` provveduto l`assemblea e salvo che l`atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all`accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l`assemblea dei soci perche` deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell`atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita` di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa`;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell`azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell`impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In sintesi, nei casi in cui la societa` si sciolga:

1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita` di conseguirlo, salvo che l`assemblea, all`uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l`impossibilita` di funzionamento o per la continuata inattivita` dell`assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e` disposto dagli articoli2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
sono gli amministratori che ne accertano le cause con apposita dichiarazione da iscrivere al Registro Imprese competente (salvo che, nei casi di cui ai nn. 2 e 4 dell`art. 2484, non abbia gia` provveduto l`assemblea straordinaria).

Per quanto concerne la nomina dei liquidatori, per le societa` a responsabilita` limitata l`unico rinvio sicuro e` agli artt. 2479, comma 2 n.4, 2479 comma 4 (necessita` dell`assemblea secondo la lettera dell`art. 2487, senza la possibilita` che la delibera sia adottata con decisione dei soci assunta in altra forma) e 2479-bis comma 3 (che fissa dei quorum per le modifiche dell`atto costitutivo, regolandone cosi` le maggioranze).

La procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si e` consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell’atto pubblico notarile.

La procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

Le fasi operative sono:

1 – accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma

2 – convocazione dell’assemblea dei soci

3 – deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i

4 – approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

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La possibilità di dichiarare lo scioglimento anticipato di una Srl senza la necessità che il verbale di nomina dei liquidatori risulti da un atto pubblico è un tema tuttora dibattuto e sul quale non si ha una piena convergenza di opinioni.

Va da subito chiarito che, in tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato avviene ai sensi del n. 6) del comma 1 dell’art. 2484, Cod. Civ., ossia con una delibera dell’assemblea dei soci della S.r.l. che esprime la volontà di procedere allo scioglimento anticipato della società, il relativo verbale deve essere prodotto in forma di atto pubblico in quanto si tratta di una modifica dell’atto costitutivo.

La cd. “procedura semplificata”, ovvero la possibilità di non ricorrere alla forma dell’atto notarile, è limitata alle sole decisioni rubricate all’art. 2487, comma 1, Cod. Civ.; rispettivamente:

Numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

Nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

Criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e poteri dei liquidatori.

Nella Massima J.A.4 il Notariato del Triveneto chiarisce appunto che nelle S.r.l. le decisioni sopra elencate possono essere assunte senza la necessità del verbale in forma di atto pubblico.

Supporta questa conclusione il disposto dell’art. 2487, comma 1, Cod. Civ., il quale con riguardo alla decisione dell’assemblea dei soci si limita a richiamare le “maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”, senza tuttavia esplicitare la necessità che la delibera abbia anche la forma prevista per la loro modifica; né fa riferimento all’art. 2436, Cod. Civ., riguardo alla disciplina del controllo di legalità che compete al Notaio verbalizzante per gli atti che comportano modifiche allo statuto.

Il Documento 11 dell’Irdec osserva che nell’ambito delle S.r.l. è venuta meno, con la riforma societaria, ogni distinzione fra assemblea “ordinaria” ed assemblea “straordinaria”; tuttavia, vige l’art. 2480, Cod.Civ., per cui le modificazioni dell’atto costitutivo richiedono sempre la redazione del verbale ad opera del Notaio, con l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2436 Cod. Civ., in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione.

Secondo l’Irdcec è da considerarsi legittima la decisione dei soci di S.r.l. con cui vengano nominati i liquidatori, anche senza l’intervento del Notaio e quindi in forma semplice, a condizione che la decisione non contenga anche la volontà dei soci di modificare l’atto costitutivo della società disponendone appunto lo scioglimento anticipato. Ciò significa che l’intervento del Notaio nell’assemblea della S.r.l. potrà essere evitato quando i soci della S.r.l. stessa non decidano lo scioglimento volontario, né altre modifiche dello statuto, bensì quando lo scioglimento viene rilevato ed iscritto dagli amministratori per l’avverarsi di altre cause previste dall’art. 2484 Cod. Civ., diverse da quella indicata al n. 6), ovvero per via delle cause “legali”.

Su questo argomento è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere prot. n. 0094215 del 19.05.2014 il quale si occupa anche del tema del controllo a cui il registro imprese è tenuto con riferimento alla presentazione di atti che contengono istanze di iscrizione dello scioglimento anticipato delle S.r.l. per il verificarsi di cause diverse da quelle volontarie.

Ebbene, con riguardo alla ammissibilità del verbale di nomina dei liquidatori senza il necessario intervento del Notaio, il Mise aderisce alla tesi dell’Irdcec, per cui nei limiti ed alle condizioni indicate ritiene esperibile la soluzione che non richiede nelle S.r.l. l’intervento del Notaio per l’assunzione delle decisioni in oggetto.

Nel giugno del 2014, il Consiglio Nazionale del Notariato è intervenuto sulla questione attraverso una nota in cui assume una posizione assai più restrittiva di quella del Mise.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, quando la decisione dell’assemblea dei soci non si limita alla semplice nomina dei liquidatori, bensì dispone anche in merito alle regole organizzative e di funzionamento della società nella fase liquidatoria (decisioni previste alla lettera c), comma 1, art. 2487, Cod. Civ.), oppure al numero dei liquidatori o a iloro poteri (trattasi delle decisioni di cui alle lettere a e b, della norma citata), la deliberazione dovrebbe necessariamente risultare da un atto pubblico per cui resta obbligatorio l’intervento del Notaio. La ratio di tale affermazione risiederebbe nel fatto che tali decisioni andrebbero ad incidere sulle regole organizzative della società nella fase di liquidazione, e quindi integrerebbero comunque una modifica dello statuto.