Origine delle merci, tra Made in e preferenze daziarie origine preferenziale

Origine merci Made in preferenze daziarie origine preferenziale. Le aziende che operano con l'estero hanno difficoltà nel distinguere tra origine non e origine preferenziale merci; due concetti hanno importanti risvolti economici e legali.

Origine delle merci, tra Made in e preferenze daziarie

 

Le aziende che operano con l'estero hanno spesso difficoltà nel distinguere tra origine non preferenziale e origine preferenziale delle merci; tuttavia, i due concetti hanno importanti risvolti sia economici che legali sui traffici internazionali.

 

Il concetto di origine non preferenziale è un concetto doganale che identifica il Paese del quale un prodotto è originario (cd.  Made in), e contempla due ipotesi: i prodotti interamente originari e i prodotti per la realizzazione dei quali partecipano due o più Paesi.

Rispetto alla prima ipotesi, prodotti interamente originari, il prodotto si considera originario del Paese dove è stato interamente ottenuto; nella seconda ipotesi, prodotti per la realizzazione dei quali partecipano due o più Paesi, l’individuazione del Made in è più complesso, dovendosi far riferimento al Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

 

La sostanzialità dell’intervento va individuata nella lavorazione che incide sulle caratteristiche merceologiche del semilavorato o del prodotto finito in modo tale da modificare, il più delle volte, ma non esclusivamente, la classificazione doganale (cd. salto tariffario).

Il codice doganale comunitario stabilisce per ogni tipologia di prodotto le regole per la lavorazione rilevante ai fini dell’acquisizione dell’origine non preferenziale.

 

L’origine preferenziale è un concetto condizionato dall’esistenza di un accordo tra i due o più Paesi tra i quali avviene lo scambio di merci.

Essa si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole concesso ai prodotti originari di quei Paesi con i quali esiste appunto un accordo commerciale in tal senso.

In ragione dl miglior trattamento daziario concesso, le regole che individuano l’origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle dell’origine non preferenziale; e va altresì rispettata la regola del trasporto diretto dal territorio di uno Stato accordi sta verso lo Stato destinatario della merce, senza l’attraversamento di altri Stati.

Nel caso di origine preferenziale, una merce nella cui produzione sono stati impiegati materiali di due o più Stati, è originaria del Paese in cui è stata oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficiente, che anche in tal caso si identifica il più delle volte, ma non sempre, con il salto di voce tariffaria, ovvero con il cambio della classificazione doganale del prodotto finito rispetto alla materia prima o al semilavorato.

 

Tuttavia, per taluni prodotti, sia nel Codice doganale comunitario che nei protocolli sull’origine allegati ai vari accordi commerciali sottoscritti tra i Paesi, sono previste specifiche condizioni ai fini della determinazione dell’origine preferenziale di un prodotto, come l’utilizzo o l’esclusione di un determinato prodotto di base, la realizzazione di una lavorazione specifica, la limitazione di percentuale del valore delle materie che possono essere utilizzate rispetto al valore del prodotto ottenuto, la limitazione in percentuale del valore delle materie non originarie rispetto al valore di quelle originarie utilizzate.

 

Il quadro normativo è quindi molto articolato, e le aziende esportatrici, se vogliono far valere il regime preferenziale, esistente tra la UE e il Paese di destinazione della merce, devono avere tutte le informazioni necessarie per poter emettere il certificato Eur1,  che attesta l’origine preferenziale del prodotto:

-voce doganale del prodotto finito,

- voce doganale dei semilavorati o delle materie prime utilizzati,

- indicazione di origine da parte dei fornitori nazionali e comunitari per tutti i materiali utilizzati,

rispetto delle specifiche condizioni poste dal singolo accordo preferenziale con il Paese di destinazione finale delle merci.

 

 

 

SIGNIFICATI E CONDIZIONI IMPORTANTI PER RISPETTARE LE REGOLA DI ORIGINE:

A) Il valore aggiunto pari ,d esempio, almeno al 45% del prezzo EX WORKS può comprendere:, tra gli

altri costi:

• il costo dell'assemblaggio,

• il costo delle eventuali parti aggiunte di origine del Paese dove ha luogo l'assemblaggio,

• i costi di finishing e test;

• i costi generali ed il margine di profitto.

B) non tutte le forme di assemblaggio conferiscono alle parti importate la nuova origine del Paese di assemblaggio.

L'assemblaggio deve rappresentare una fase determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati.

Sono sempre insufficienti le forme di assemblaggio semplice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato D.1 della Convenzione di Kyoto: "non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sufficienti le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono semplici operazioni di montaggio".

 


 

Definizione di ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE

2.1 - salto tariffario (es. zucchero)‏

2.2 – valore aggiunto minimo (es. motore)‏

2.3 – lavorazione sostanziale (es. alluminio grezzo)‏

 

2.1 - salto tariffario (es. zucchero)‏

E’ un criterio in base al quale un processo o una lavorazione conferisce l’origine nazionale quando essa agendo su prodotti non-originari……comporta un cambiamento del codice doganale della merce.

 

2.2 – valore aggiunto minimo (es. motore)‏

E’ un criterio in base al quale le operazioni di assemblaggio e l’incorporazione di materiali non originari…

…devono determinare un aumento nel valore del prodotto superiore ad un coefficiente prestabilito (es. 40%) rispetto alla somma del valore dei singoli elementi del prodotto prima della trasformazione

 

2.3 – lavorazione sostanziale (es. alluminio grezzo)‏

E’ un criterio in base al quale si individuano alcuni processi ed operazioni di manifattura che conferiscono (o meno) l’origine o meno del Paese in cui essi sono posti in essere(elenco tassativo di lavorazioni enumerate in apposite tabelle a

seconda del prodotto, ad es. per l’alluminio grezzo, l’origine viene conferita dalla fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico)‏

 

Paesi Membri che hanno notificato
Regole di Origine Non-Preferenziali

Paesi Membri che hanno notificato di non avere Regole di Origine Non-Preferenziali

 


 

Paesi Membri che non hanno notificato
 Regole di Origine Non-Preferenziali

 

 

Paesi Membri che hanno notificato
Regole di Origine Preferenziali

Paesi Membri che hanno notificato
di non avere Regole di Origine Preferenziali

 

Burundi (G/RO/N/34)‏

Chinese Taipei (G/RO/N/37)‏

Hong Kong, China (G/RO/N/1)‏

Macao, China (G/RO/N/21)‏

 

 

 

 

Merce di origine italiana

L'eventuale dicitura "merce di origine italiana" attesta che i prodotti indicati in fattura soddisfano le condizioni di origine non preferenziale, previste dall'articolo 24 dek Reg. Cee 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) e dai relativi allegati 10 e/o 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg., Cee 2454/93).

 

In sostanza l'esportatore dichiara che la merce è stata prodotta in Italia o ha subito l'ultima sostanziale trasformazione sul territorio italiano. Naturalmente dovranno essere evidenziate in modo distinto le eventuali merci presenti in fattura che non soddisfano le condizioni di origine.

Si ricorda che il termine "origine preferenziale" deve intendersi l'origine delle merci riferita a specifici accordi commerciali siglati dalla Cee con determinati Paesi, in forza dei quali, alle merci che presentano le necessarie caratteristiche, viene consentita l'esenzione o una riduzione daziaria all'atto dell'importazione dei beni del Paese di destino.

L’eventuale apposizione in fattura della dicitura ad es. di “merce di origine italiana” è sufficiente per attestare che trattasi di merce che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 24 senza peraltro fornire alcuna informazione in merito all’”origine preferenziale” (le cui regole di applicazione sono, come vedremo nella seconda parte, molto differenti).

 

Da un punto di vista doganale si individua solitamente nel cambio di voce doganale (le prime 4 cifre) un’attività̀ sufficiente al cambio dell’origine della merce.

 

Merci interamente ottenute o sostanzialmente trasformate

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce.

 Tali disposizioni sono contenute nel regolamento 2913/92 (codice doganale comunitario), nel regolamento 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario (d’ora in poi CDC) individuano i due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale.

 

Il primo criterio, indicato all’articolo 23 del CDC, è il cosiddetto “criterio delle merci interamente ottenute” ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese.

In virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute.

L’articolo 23 precisa inoltre che per merci interamente ottenute in un Paese si intendono:

a) I prodotti minerali estratti in tale Paese;

b) I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) Gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) I prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) I prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un Paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo;

g) Le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale Paese, sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera;

h) I prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale Paese diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) I rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) Le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

 

 

Il secondo criterio, definito dall’articolo 24 del CDC, è il “criterio dell’ultima lavorazione o  trasformazione sostanziale” ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi. In virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel Paese in cui ha subito:

 “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

 

Un’interpretazione del concetto di trasformazione o lavorazione sostanziale è stata data dalla Corte di Giustizia nella sentenza sulla caseina del 26/01/1977 Causa n.49/76. In tale sentenza la Corte ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”.

 

Non sono invece state date interpretazioni ai concetti di “economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

A tal proposito pare utile segnalare che il nuovo codice doganale regolamento 450/2008, non ancora in vigore, ha previsto una riformulazione dell’articolo 24 (articolo 36 secondo paragrafo nel nuovo codice):

 “Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale”.

Questa nuova formulazione va ad eliminare la seconda parte dell’articolo 24 dimostrandone in maniera indiretta la

ridondanza.

In deroga ai criteri generali previsti dagli articoli 23 e 24 del CDC per alcuni prodotti elencati negli allegati 9-10 (materie tessili e loro manufatti) e 11 (prodotti diversi dalle materie tessili) delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, regolamento 2454/93 (d’ora in poi DAC), sono state individuate le specifiche lavorazioni o trasformazioni atte a conferire il carattere originario.

Per tali merci viene quindi dato un contenuto concreto al principio generale dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale riducendo pertanto al minimo il margine interpretativo.

Per i prodotti non coperti da una specifica regola di origine negli allegati 10 e 11 delle DAC è prassi prendere a riferimento la posizione adottata dalla Commissione Europea nei negoziati presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale.

Tale documento individua una precisa regola di origine per ogni voce della tariffa doganale comunitaria andando quindi a completare gli elenchi presenti negli allegati 9-10 e 11 delle DAC.

 

In deroga al principio dell’articolo 24 si intendono sempre originari di un Paese i prodotti “interamente ottenuti” in tale Paese.

S’intendono per “interamente ottenuti”:

a) i prodotti minerali estratti in tale Paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale Paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera

f), originari di tale Paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto Paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale Paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che

siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

 

 

La determinazione dell’origine può invece presentarsi più complessa per un prodotto realizzato in un Paese utilizzando materie prime o componenti importati.

In linea di massima si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitino a modificare nell’aspetto esteriore la merce (ad es. cambio di packaging, di imballaggio, di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l’origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa (il bene tale era e tale rimane sia pur con aspetto esteriore forse differente).

Come si può facilmente intuire, alla luce di quanto sopra esposto, non assume pertanto alcuna rilevanza la circostanza che l’idea del prodotto, il suo progetto, la realizzazione dello stile, la realizzazione di eventuali disegni avvenga ad es. in Italia per l’attribuzione dell’origine “italiana”.

Le norme in materia di origine non preferenziale evidenziano in maniera chiara che gli eventuali pezzi di ricambio forniti come dotazione di un bene (esempio di un macchinario) seguono le regole di origine del macchinario; in altre parole tali pezzi non godono di regole di origine autonome.

Devono però sussistere le seguenti condizioni:

- il pezzo di ricambio è necessario al fine del corretto funzionamento del macchinario

- il suo impiego è “essenziale” allo stadio della produzione dell’oggetto, vale a dire che esso è “caratteristico” del prodotto e destinati alla sua normale manutenzione, anche in sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.

Se i pezzi o parti di ricambio non vengono venduti a seguito dell’esportazione di un bene principale, ciascun ricambio deve rispettare le specifiche regole di origine non preferenziale individuate per il ricambio stesso (eventualmente in base alla voce doganale specifica del ricambio). Le aziende che gestiscono la ricambistica di prodotti molto complessi devono pertanto essere in grado di individuare l’esatta origine di ciascun pezzo di ricambio venduto come tale.

 

Il certificato di origine che viene rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l’ultima sostanziale trasformazione”) in uno specifico Paese.

Naturalmente tale documento deve essere concepito come una sorta di “autodichiarazione” da parte dell’azienda, semplicemente avvalorata dalla CCIAA in quanto quest’ultima non ha alcun potere ispettivo e non può, se non in casi palesi, verificare direttamente l’eventuale non veridicità della dichiarazione aziendale.

Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l’emissione del certificato, incorrendo nella fattispecie della “falsa dichiarazione di origine”.

 

L’art.38 del Regolamento Comunitario 2454/93 elenca le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l’origine:

1) Le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti

2) Le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi

3) I cambiamenti di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (semplice insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette)

4) L’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento

5) La semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito

6) Il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate

 


 

Origine Preferenziale

Per i prodotti importati da alcuni Paesi, e che soddisfano precisi requisiti, può essere prevista la concessione dell’”origine preferenziale”, ovvero la concessione di benefici daziari all’importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, l’abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti).

Alla base vi è generalmente un accordo tra due Paesi attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti, viene riservato appunto un “trattamento preferenziale”. Le merci, al fine di poter usufruire dei benefici sopra indicati, devono avere requisiti che variano sia in funzione delle singole voci doganali dei prodotti sia in funzione dei singoli accordi siglati dall’UE con i vari Paesi esteri (i cosiddetti Paesi “associati”): tali requisiti richiesti possono essere diversi da quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario in merito all’origine non preferenziale.

L’accordo che si applica alle merci è quello esistente tra il proprio Paese e il Paese partner commerciale (ad es. Messico, Cile, etc.) o gruppo di Paesi (ad es., EFTA, SEE, etc)

Gli Accordi possono essere reperiti nel sito internet dell’Unione Europea contenente le varie Gazzette Ufficiali della UE contenenti gli accordi siglati con vari Paesi.

 

Tutti gli accordi stabiliscono un insieme di regole e/o criteri specifici per identificare come “originario” un prodotto in un determinato Paese.

Da un punto di vista generale, una merce, che non presenti i requisiti per essere considerata “interamente ottenuta” in un determinato Paese, per poter essere considerata “originaria”, deve aver subito un processo di lavorazione “sufficiente”.

 

L’articolo 70 del Reg. 2454/93 (Disposizioni di Attuazione del Codice Doganale Comunitario) stabilisce in modo chiaro, fornendo il relativo elenco, quali lavorazioni non possono in alcun caso considerarsi “sufficienti” ai fini del conferimento dell’origine preferenziale:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterati i prodotti durante il trasporto e l’immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b)le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento(compresa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione pezzi;

c) il cambiamento di imballaggio e le divisioni, riunioni di colli; le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, sacchi, astucci, scatole, sistemazione su tavolette, ecc… e qualsiasi altra semplice operazione di imballaggio;

d) L’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotto o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dalla presente sezione per poter essere considerati originari di un Paese beneficiario o della Comunità̀;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) Il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) La macellazione di animali.

L’individuazione delle lavorazioni che sono ritenute sufficienti a conferire l’origine è invece demandata ai protocolli di origine dei singoli accordi siglati dalla UE con i taluni Paesi extracomunitari, in quanto talvolta le regole possono differire tra loro, in modo anche sensibile.

L’operatore deve dunque avere ben presenti i mercati di riferimento dei propri prodotti in quanto l’indagine per individuare l’origine preferenziale delle merci deve necessariamente essere avviata dalla Decisione del Consiglio relativa all’accordo siglato dalla UE con il Paese di destino.

Nell’ambito di ciascun protocollo di origine vengono, di norma, elencate la serie di lavorazioni che di per se stesse risultano essere sufficienti a conferire l’origine preferenziale alle merci così come vengono solitamente elencate tutte le lavorazioni che non possono mai essere considerate sufficienti.

Per alcune tipologie di merci i vari protocolli rimandano agli “allegati” che contengono, nel dettaglio, l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario.

I protocolli di origine dei vari Paesi sono spesso simili; questo consente di affermare che le principali regole per individuare se i prodotti hanno subito o meno la trasformazione sufficiente (necessaria ad attribuire loro il carattere preferenziale), si rifanno a requisiti simili, che valgono reciprocamente per i Paesi firmatari dell’accordo.

 


 

Documenti

- Certificato di Circolazione EUR.1

Sono certificati di origine utilizzati per certificare l’origine preferenziale e il conseguente abbattimento dei dazi all’importazione negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore o del dichiarante doganale in base alla dichiarazione dell’esportatore. Il rilascio dell’EUR.1 va considerato, con le dovute eccezioni, in base al valore delle merci dichiarate e, soprattutto, sul presupposto che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. In molti casi, infatti, è sufficiente la dichiarazione su fattura per ottenere le stesse agevolazioni conseguenti all’emissione del certificato vero e proprio. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Rimandiamo alla tabella riepilogativa per la suddivisione per paesi e importo limite per l’emissione del certificato.

 

 

PAESI

 

CERTIFICATO

 

VALIDITA’

 

CUMULO

ESPORTATORE AUTORIZZATO SENZA LIMITE DI VALORE

FORMULARIO O DICHIARAZIONE CON LIMITE DI VALORE

VALORE LIMITE IN EURO

Svizzera

Norvegia,

Islanda

Liechtenstein

 

 

EUR 1

 

 

4 mesi

 

 

Diagonale

(A)

 

 

Dichiarazione

su fattura

 

 

Dichiarazione

su fattura

 

 

6.000

Turchia

- Prodotti NON CECA

-Prodotti CECA

A.TR.

 

 

EUR.1

4  mesi

 

 

4  mesi

 

 

 

Diagonale

 

 

 

Dichiarazione

su fattura

 

 

 

Dichiarazione

su fattura

 

 

 

6.000

Croazia

Macedonia

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

Isole faroer

Ceuta e Melilla

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

OLP

Cisgiordania

Striscia di Gaza

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

Libano

Giordania

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

 

Messico

Cile (D)

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

 

Sud Africa

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

 

Egitto

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

 

Israele

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura (B)

 

Dichiarazione

su fattura (B)

 

6.000

Bosnia-Erzegovina

Albania

Serbia

Montenegro

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Tunisia

Marocco

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura (C)

 

5.110

 

Algeria

Andorra

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

Siria

 

EUR.1

 

4  mesi

 

Bilaterale

 

EUR.2 (Posta)

 

2.590

 

Paesi A.C.P.

Paesi P.T.O.M.

 

EUR.1

 

10  mesi

 

Bilaterale

 

Dichiarazione

su fattura

 

Dichiarazione

su fattura

 

6.000

Paesi in Via di Sviluppo

Esportazioni da UE vs.

PVS (E)

—————-

Importazioni da PVS vs.

UE

 

 

 

EUR 1

 

——————–

 

FORM A

 

 

 

 

4 mesi

 

—————-

 

4 mesi

 

 

 

Bilaterale

 

————-

 

Bilaterale

 

 

 

 

Dichiarazione

su fattura

 

———————-

 

Dichiarazione

su fattura

 

 

 

3.000

 

———-

 

3.000

 

 

- Certificato di Circolazione EUR.2

Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.

 

- Certificato di Circolazione A.TR.

ATR è un certificato previsto dall’accordo tra Unione Europea e Turchia, emesso a richiesta dell’operatore per attestare che la merce descritta nel modulo è in libera circolazione. Viene utilizzato esclusivamente negli scambi tra l’Unione Europea e la Turchia e consente l’esenzione reciproca del pagamento del dazio. Il certificato ATR può anche essere emesso a posteriori o duplicato.

 

- FORM A

Il FORM A è un certificato di origine che viene usato per le importazioni verso l’Unione Europea dai Paesi in via di Sviluppo (PVS) tramite il quale questi paesi attestano l’origine e produzione autoctona della merce. Questo consente di esentare totalmente o parzialmente il pagamento del dazio all’importazione. Il FORM A viene utilizzato solo, non vale per le esportazioni dall’Unione Europea verso i Paesi in Via di Sviluppo.

Questa modalità di scambi è chiamata Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG).

 


 

Certificato di origine della merce

  • Cos'è e a cosa serve
  • Dove e quale documentazione presentare
  • Richiesta on-line dei certificati di origine
  • Come compilare i formulari
  • Problematiche più comuni durante la compilazione
  • Costi
  • Tempi di rilascio

Cos'è e a cosa serve

E' un documento che attesta l'origine della merce, che è il luogo in cui la merce ha subito l'ultima trasformazione sostanziale e che accompagna i prodotti esportati in via definitiva verso paesi extracomunitari o anche comunitari qualora l'importatore lo richieda espressamente.

Dove e quale documentazione presentare

La richiesta può essere fatta alla CCIAA nel cui ambito di competenza l'impresa ha sede legale, unità operativa o locale presentando quanto segue:

  • modulo ufficiale distribuito dall'ufficio estero della CCIAA, compilato e firmato, composto da 5 parti (4 pagina su carta arabescata e 1 pagina su carta rosa che costituisce la domanda);
  • fattura di vendita della merce con firma in originale e contenente i pesi e le marche;
  • fattura d'acquisto solo nel caso in cui la merce non sia prodotta dal venditore. Nel caso in cui questo documento non fosse disponibile, può essere sostituito da una dichiarazione, su carta intestata della ditta sulla quale il legale rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità, l'origine della merce;
  • bolletta doganale in originale e fotocopia per merce non di origine comunitaria.

Richiesta on-line dei certificati di origine

È stato attivato lo Sportello Telematico per l' invio online dei Certificati di Origine , che consente a imprese e intermediari di inviare per via telematica la richiesta di certificato di origine. Anche il pagamento dei diritti di segreteria avviene attraverso lo strumento telematico; non sarà quindi più necessario pagare i certificati in contanti al momento della consegna.

Per accedere a questo nuovo servizio occorre sottoscrivere il contratto Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it e scaricare il contratto per l'accesso ai servizi telematici. La sottoscrizione di tale contratto le consentirà non solo di inviare le richieste di Certificati di Origine, ma anche di accedere alle più importanti banche dati del Sistema Camerale (Registro Imprese, Protesti, Brevetti e Marchi, EBR - Registro delle Imprese Europeo).

Per attivare questa nuova modalità operativa per l'invio della richiesta dei certificati di origine si invita a scaricare il sintetico vademecum.

Per approfondimenti e chiarimenti sull'argomento, si prega di contatattare l'ufficio utilizzando i riferimenti in fondo alla pagina.

Come compilare i formulari

Deve essere compilata soltanto la parte frontale su carta arabescata, dalla casella 1 alla 7, a macchina o computer, e preferibilmente in lingua italiana. In alternativa può essere utilizzata una qualsiasi lingua della comunità europea:

  • Deve contenere la denominazione e l'indirizzo della ditta venditrice.
  • Deve contenere l'indirizzo dell'effettivo destinatario della merce, infatti, in caso di triangolazione deve essere specificato l'indirizzo dell'effettivo destinatario con la dicitura “per conto di” seguita dall'indirizzo dell'intestatario della fattura.
  • Deve essere specificato il paese d'origine della merce. Qualora la merce sia di origine italiana o di altro paese della comunità europea, deve essere riportata la dicitura “Comunità Europea” seguita eventualmente dal paese stesso, altrimenti (cioè se non è di origine comunitaria), e sufficiente il nome del paese.
  • l'indicazione è facoltativa, e può contenere tutte le informazioni riguardanti il trasporto.
  • Può contenere indicazioni di qualsiasi natura ad eccezione di quelle riguardanti l'origine della merce. Quindi non possono essere inserite diciture come “Made in Italy” o “Merce di origine....” etc.
  • Deve contenere la quantità, il tipo e la marcatura dei colli seguita da una descrizione dettagliata della merce. Non possono essere inserite solo descrizioni generiche come “tessuti” o “filati”. Solo nel caso in cui lo spazio della casella non sia sufficiente, può essere utilizzata, al posto della descrizione (fermo restando quindi la quantità il tipo e la marcatura dei colli), una voce molto generica (es. tessuti o filati) seguita dalla dicitura “secondo fattura n°..... del ..... allegata”. Una volta terminata la compilazione barrare con una linea orizzontale la casella immediatamente sotto l'ultima riga.
  • Deve contenere il peso lordo ed il peso netto della merce. In aggiunta può essere inserito un altro tipo di quantità utile all'identificazione della merce (es. metri, litri, volume, pezzi, etc.). Barrare come descritto sopra anche questa casella.
  • La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di Commercio.

Una volta terminata la compilazione della parte anteriore del certificato, staccare il foglio rosa, firmarlo da entrambi i lati ed inserire in uno dei 3 punti elencati sul retro, a seconda dei casi, il produttore della merce (denominazione e indirizzo).
Vedere dicitura sul certificato stesso per la scelta del punto.


 

Indicazione relativa alle problematiche di compilazione più comuni

Problema: Richiesta di un certificato d'origine relativo ad una fattura proforma.
Soluzione: Oltre alle normali indicazioni previste, deve essere indicato nel punto 6 del certificato la dicitura “come da fattura proforma del .......”.

Problema: Richiesta di un numero di certificati (originale+copie) superiore a 3.
Soluzione: Compilare il modulo di certificato aggiungendo dietro lo stesso un numero di copie gialle (con relativa carta carbone) sufficienti al raggiungimento della quantità richiesta. (1 copia in più nel caso se ne richieda 4 in totale, 2 in più nel caso di 5, e così via).

Problema: La merce è originaria di più paesi diversi (La Comunità Europea è considerata un unico paese).
Soluzione: Oltre ovviamente a dover elencare tali paesi nel punto 3 del certificato, nel punto 6 dello stesso dovrà essere specificato, a fianco di ogni articolo, la sua provenienza. Si ricordi che per merce originaria di paesi non facenti parte della Comunità Europea sono necessari dei documenti particolari.

Problema: Smarrimento o distruzione del certificato e conseguente nuova richiesta di rilascio.
Soluzione: E' richiesta una dichiarazione di smarrimento o distruzione della ditta su carta intestata firmata dal legale rappresentante.

Problema: Rilascio di un secondo certificato su di una stessa fattura.
Soluzione: Deve essere necessariamente restituito all'ufficio il vecchio certificato.

Problema: Mancanza della fattura d'acquisto (Esclusa la merce usata come i tessuti, i filati, gli indumenti, etc).
Soluzione: Deve essere compilata su carta intestata della ditta una dichiarazione sulla quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che la merce è di origine...... essendo stata fabbricata o prodotta da.......

Problema: Mancanza della fattura d'acquisto per merce usata come i tessuti, i filati, gli indumenti, etc.
Soluzione: Nel punto 1 del foglio rosa deve essere inserita la dicitura “Si dichiara che la merce descritta sul presente documento è totalmente di origine......” (Comunitaria o di altro stato).

Costi

Diritti di segreteria pari a € 5,00.

Tempi di rilascio

Viene rilasciato immediatamente allo sportello.