NUOVE DICHIARAZIONI D’INTENTO DEL PLAFOND
Per Assonime nel «campo 2» si può indicare, in ciascuna dichiarazione inviata a ciascun fornitore, l’ammontare massimo del plafond disponibile
Come sappiamo, nel nuovo modello, da utilizzare per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017, deve essere specificato, barrando apposite caselle tra loro alternative, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione fino a concorrenza di un determinato importo (campo 1) oppure a più operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo (campo 2).
Nella precedente versione del modello era invece possibile riferire la dichiarazione anche a più operazioni comprese in un determinato arco temporale, del quale era richiesta l’indicazione dei termini iniziali e finali (rispettivamente, nei campi 3 e 4). Ciò comporta che gli esportatori abituali dovranno necessariamente indicare l’ammontare del plafond che intendono utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1) o per ciascun operatore (campo 2).
Assonime ha ricordato che, in ordine alle modalità di indicazione di tali dati, sul punto l’Agenzia:
- con la richiamata risoluzione n. 120/ 2016, ha affermato che l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione;
- rispondendo ad una interrogazione presentata alla Commissione finanze della Camera, il 25 gennaio 2017, ha precisato che è ammessa l’indicazione nel campo 2 di un valore “presunto”, pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di quel determinato fornitore o all’importazione.
Dopo tale ricognizione Assonime ha affermato che, in assenza di una specifica sanzione, non sembra possa dar adito a rilievi l’indicazione, in ciascuna dichiarazione d’intento inviata a ciascun fornitore, dell’ammontare massimo del plafond disponibile.
Tuttavia, tale “soluzione” se, da un lato, risolverebbe i problemi degli operatori (ad oggi alle prese con la stima di valori “presunti” di plafond da utilizzare nei confronti di ogni singolo fornitore o all’importazione), dall’altro, potrebbe, come sottolineato anche dalla stessa Assonime, però vanificare la finalità per la quale è stato modificato il precedente modello, ovvero facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond.
La “soluzione” potrebbe vanificare la finalità del nuovo modello
Circa la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile, si è già espressa l’Agenzia con le risposte fornite il 7 febbraio 2017, affermando che:
- le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l’ammontare complessivo superi il plafond disponibile;
- non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d’intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato.
Naturalmente, laddove si decidesse di adottare l’impostazione suggerita da Assonime, l’esportatore dovrà, a maggior ragione, verificare che tale ammontare massimo di acquisti in sospensione d’imposta non venga superato, pena l’applicazione delle sanzioni previste per il superamento del plafond.
Nessuna responsabilità può invece ritenersi imputabile, preme sottolinearlo, in capo al fornitore, laddove accidentalmente venga superata la “reale” capienza del plafond della controparte.
Assonime si è poi soffermata su alcuni aspetti che attengono alle modalità da osservare nel caso in cui si renda necessario modificare il contenuto delle nuove dichiarazioni d’intento.
Sul punto, viene ricordato che è consentito rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, anteriormente all’effettuazione delle operazioni che si intendono rettificare o integrare, trasmettendo una nuova dichiarazione. Occorre in tal caso barrare sul modello la casella “Integrativa” e indicare il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.
Non possono invece essere rettificati i dati relativi al plafond indicati nel quadro A, relativi all’indicazione del tipo di plafond (fisso o mobile) e delle operazioni che concorrono alla sua formazione.
Viene infine sottolineato che, alla luce dei chiarimenti contenuti nella citata risoluzione n. 120/2016, nel caso in cui l’esportatore intenda aumentare l’ammontare del plafond disponibile già indicato in una dichiarazione d’intento, lo stesso è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.
Non è invece necessario l’invio di una nuova dichiarazione d’intento (né al fornitore, né all’Amministrazione finanziaria) nel caso in cui l’esportatore intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, oppure revocare la dichiarazione già inviata.
In questi casi, come già chiarito dall’Agenzia con la circolare n. 41/2005, sono sufficienti le indicazioni manifestate in forma libera dall’esportatore, delle quali il fornitore deve necessariamente tenere conto.