Ravvedimento operoso 2015

La Legge di Stabilità 2015 effettua una riforma del ravvedimento operoso senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

Ravvedimento operoso 2015

La Legge di Stabilità 2015 effettua una riforma del ravvedimento operoso.

Gli articoli 44 e seguenti modificano l’articolo 13 del D.lgs n. 472/97, ed a partire dal 2015, data di entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

 

Il nuovo ambito di applicazioni

Fino a tutto il 2014

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco. 

Il ravvedimento è possibile:

-        entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo,

-        entro 30 giorni:                                   sanzione al 3%

-        entro un anno:                                    sanzione al 3,75%

 

Dal 2015

Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.

In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

Termini più lunghi

La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore.

In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:

Entro:

14 giorni  dal termine per il versamento:         sanzione dello 0,20% giornaliero;

30 giorni  dal termine per il versamento:         sanzione ridotta del 3%;

90 giorni  dal termine per il versamento:         sanzione ridotta del 3,3%;

1 anno    dal termine per il versamento:         sanzione del 3,75%;

2 anni     dal termine per il versamento:         sanzione del 4,2%;

Oltre

 2 anni                  dal termine per il versamento:         sanzione del 5%;

Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

 

In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.

La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.

Quindi dal 2015 al ravvedimento del 2014 - entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione  allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve - entro 30 giorni:  sanzione al 3% - entro un anno: sanzione al 3,75%,

si aggiungono tre opzioni:

-        entro 90 giorni:                                                 sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),

-        entro 2 anni  (o 2a dichiarazione successiva):           sanzioni al 4,2%,

-        oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva):       sanzioni al 5%.

 

In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.

 

Le nuove cause di preclusione – La riforma del ravvedimento operoso porta verso una maggiore applicabilità per i contribuenti: fino al 2014 il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco.  A partire dal 2015, con le modifiche apportate della Legge di Stabilità, le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

Abrogazione della possibilità di adesione al Pvc –

La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l’utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc,  ha portato il legislatore all’abrogazione dell’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito). La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni (l’attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

Le nuove sanzioni del ravvedimento operoso –

Il comma 14 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 va a modificare l’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 andando ad ampliare le possibilità di ravvedimento operoso offerte al contribuente.

 

A partire dal 2015, le nuove sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso possono essere così sintetizzate, come riportato nella seguente tabella.

TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO

RIDUZIONE SANZIONI

SANZIONE APPLICATA

Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento

 

0,20% giornaliero

Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento

1/10 del 30%

3,00%

Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica

1/9 del 30%

3,30%

Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta in cui la violazione è stata commessa

1/8 del 30%

3,75%

Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa

1/7 del 30%

4,20%

Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa

1/6 del 30%

5,00%

Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.

La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.