qui il video https://youtu.be/0tVQMN14Akc
Con il registratore telematico lo scontrino elettronico non potrà avere le sole diciture generiche preimpostate sui registratori di cassa, certamente non bastavano nemmeno prima le indicazioni generiche, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3”, che comparivano sugli scontrini fiscali cartacei.
Dal 2020, i commercianti al minuto devono rispettare quanto a stabilito dal decreto ministeriale nel quale viene stabilito che il documento commerciale (ex scontrino) deve contenere quale indicazione obbligatoria,:
- la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
- data e ora di emissione,
- numero progressivo,
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente,
- numero di partita Iva dell’emittente,
- ubicazione dell’esercizio
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Il nuovo “documento commerciale” ha una maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale e ciò dovrà essere attentamente valutato dai commercianti ai fini di una corretta impostazione dei loro registratori telematici e delle relative voci da “battere” che non potranno più essere generiche.