Usufrutto e tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche.
Il regime transitorio di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa richiede la distinzione tra partecipazioni qualificate e non.
Nelle SRL e SPA, sono qualificate le partecipazioni che attribuiscono una percentuale di diritti di voto superiore al 20% Nelle SNC o SAS il riferimento è solo alla percentuale di capitale o di patrimonio detenuta.
Necessario porre attenzione anche agli altri diritti esistenti sulla partecipazione.
Tipici sono l’usufrutto e la nuda proprietà.
Il 2352 del Codice civile prevede che il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, salvo accordo convenzionale diverso.
Per questo le partecipazioni detenute in nuda proprietà (salvo verifica accordi) non concorrono alla soglia.
Qualora il socio titolare della nuda possa esercitare il diritto di voto, per la qualificazione occorre considerare entrambi sia il capitale che ai voti esercitabili.
L Agenzia delle Entrate (Ris.65/E/2006) ha indicato le modalità di calcolo delle partecipazioni con usufrutto.
Il valore del diritto ovvero della nuda proprietà di una partecipazione si ottiene moltiplicando il suo valore nominale per il rapporto tra l’usufrutto o la nuda proprietà e il valore della piena proprietà.
L’usufrutto, poi, deve essere calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 46 del Tur:
■assumendo però, in luogo dell’annualità, l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, che per il 2018 è pari allo 0,3 per cento;
■e moltiplicando il prodotto così ottenuto per i coefficienti riportati negli allegati al Tur determinato in base alla vita dell’usufruttuario.
Individuato il valore dell’usufrutto, la nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore di piena proprietà il valore dell’usufrutto.
In conclusione, nell’ipotesi in cui le partecipazioni qualificate siano detenute da persone fisiche non imprenditori, ancora non tassate con la ritenuta d’imposta al 26%, la società all’atto dell’erogazione degli utili deve verificare se sulla quota esistono particolari diritti, i quali possono influenzare la tassazione come nel caso dell’usufrutto. Quest’ultimo sommato alle partecipazioni in piena proprietà, potrebbe qualificare la quota, con la conseguenza che il dividendo percepito concorrerà secondo le percentuali del Dm 26 maggio 2017 alla base imponibile Irpef.