Visto di conformita sconto in fattura bonus ristrutturazione

Il visto di conformità attesta la esistenza del diritto alla detrazione d’imposta, è un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal commercialista.

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I commercialisti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare la presenza delle asseverazioni tecniche e delle altre attestazioni rilasciate dai tecnici, il professionista che emette il visto, dovrà controllare:

  • l'asseverazione tecnica, del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione tecnica.
  •  per gli interventi di efficienza energetica, la ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • i documenti comprovanti il sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali, ecc.
  • i bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle fatture/ricevute fiscali;
  • la presenza di un idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
  • il possesso di redditi imponibili;
  • il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia: CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
  • la presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: legge 10; asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
  • la presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
  • le specifica documentazione per le spese sulle parti comuni. La certificazione da parte dell'amministratore di condominio dalla quale risultino: le generalità e il codice fiscale del condomino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino;

Il visto di conformità è obbligatorio per gli interventi ricadenti nel:

  • superbonus 110%.
  • installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine elettriche di ricarica;
  • infissi
  • bonus ristrutturazione (o bonus casa);
  • Ecobonus 50% e 65%;
  • bonus facciate;
  • sismabonus;

Quindi, non occorre per il bonus idrico, mobili e verde.

Per i bonus NON 110%, è necessario se il credito viene ceduto alla banca, all'impresa fornitrice i lavori o al fornitore dei beni con sconto in fattura.