Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante apposito decreto legislativo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari. In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza di beni e alle prestazioni di servizi non TTE rese a consumatori finali.
Introdotta dal 01.07.2021 l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di destinazione;
Avviata la previsione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non Ue e le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
In base alla normativa Ue in vigore fino al 30.06.2021, sono esentate dall’IVA le importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 euro, gli Stati membri hanno la possibilità di esentare dall’imposta anche le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro (in Italia, la franchigia è stabilita nella misura di 22 euro per spedizione). Dal punto di vista doganale, possono essere importati in franchigia i beni di importo non superiore a 150 euro per spedizione inviati da un Paese terzo a un soggetto che si trova nella Ue.
La soppressione, dl 01.07.2021, dell’esenzione dall’IVA per l’importazione di piccole spedizioni comporterà che l’IVA dovrà essere riscossa, l’eliminazione dell’esenzione IVA in questione si accompagnerà l’introduzione di misure semplificate per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati, le quali, di fatto, realizzeranno le condizioni per l’abrogazione del regime dell’esenzione sulle spedizioni di basso valore.
In particolare, dal 1° luglio 2021 (cfr. dir. 2017/2455/Ue) è prevista l’estensione dello Sportello unico IVA alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro nonché, per gli stessi beni, l’applicazione di una procedura semplificata di dichiarazione e pagamento alternativa a quella fornita da detto Sportello.
L’esenzione dai dazi doganali per le merci in spedizioni di valore fino a 150 euro importate nella Ue, infine, rimarrà invece in vigore.
Dal 1 aprile è attiva la funzionalità on line di registrazione per gli operatori di tre diversi regimi di e-commerce: - regime “OSS non-UE”, soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’UE; - regime “OSS UE”, residenti in Italia; extra-UE con una stabile in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile nel UE che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia; - regime “IOSS” residenti in Italia, extra-UE con stabile in Italia e extra-UE privi di stabile UE.
In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati, il regime:
- OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, ed il
- IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
- Cosa si intende per vendite a distanza intracomunitarie?
- Quali regole Iva si applicano alle vendite a distanza intracomunitarie?
- Cosa cambia dal 1° luglio 2021?
- Ci sono delle procedure semplificate?
- Che cosa sono il Regime Oss (One Stop Shop) e il Regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop) e chi può accedere?
- Da quando è possibile registrarsi alle procedure semplificate?
- Cosa succede a chi è già iscritto al regime MOSS?
Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni vengono spediti o trasportati da o per conto del fornitore da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente che è privato consumatore, non è soggetto passivo di imposta.
In sintesi, il termine "vendite a distanza intracomunitarie di beni" comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:
¨ cessioni di beni a persone, privati consumatori;
¨ cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi quali relazioni diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.;
¨ cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di:
i) soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
ii) soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
iii) soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione e
iv) enti non soggetti passivi.
Le vendite a distanza di beni possono riguardare qualsiasi tipo di bene indipendentemente dal suo valore. L'ambito di applicazione del regime Ue riguarda le cessioni di beni sottoposti ad accisa soltanto in casi specifici a seconda dell'acquirente a cui vengono ceduti i beni, ossia soltanto se i beni sono ceduti a:
¨ privati persone che non sono soggetti passivi, oppure
¨ soggetti passivi o enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari non sono soggetti ad IVA.
Quali regole Iva si applicano alle vendite a distanza intracomunitarie
Ai fini IVA si considera applicabile l’IVA del luogo in cui è effettuata l’operazione.
Le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel medesimo territorio dello Stato italiano.
Allo stesso modo si considera luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.
Per le prestazioni di servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici) effettuate da un soggetto passivo (prestatore) stabilito in uno Stato membro ad una persona non soggetto passivo (destinatario) in altro stato membro, il luogo delle prestazioni si trova nello Stato membro in cui risiede il destinatario.
Ne consegue che in caso di cessioni intracomunitarie di beni ad acquirenti o di prestazioni intracomunitarie di servizi a diversi destinatari, l'IVA sarà dovuta in più di uno Stato membro. Per dichiarare e versare l'IVA dovuta, il fornitore può:
- registrarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati membri interessati,
oppure
- registrarsi all'OSS dell'Unione, di norma nello Stato membro nel quale è stabilito.
Secondo la disciplina vigente, prima del 01.07.2021, per le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, spediti o trasportati da altro Stato membro, è fissata una soglia di un ammontare complessivo delle cessioni pari a 35.000 euro (si ricorda che ogni Stato di destinazione può aver scelto una soglia di protezione compresa tra 35.000 e 100.000 euro).
Con le modifiche apportate dal 01.07.2021 è stata fissata un’unica soglia di 10.000 euro complessivi entro la quale la cessione viene tassata nel Paese di origine.
Quando la nuova disposizione non si applica
In base alle nuove disposizioni, che saranno in vigore dal 1° luglio 2021, la territorialità dello Stato di destinazione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'UE;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea sia inferiore (nell'anno solare precedente) a 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non venga superato;
c) il cedente non abbia optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (opzione per l'imposizione a destinazione).
In caso di superamento della soglia dei 10.000 euro nel corso dell'anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine e l'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.
procedure semplificate
Dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE destinati a consumatori privati nella UE, superata la soglia dei 10.000 euro complessivi nella UE, debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro in cui effettuano tali operazioni, possono optare per i sistemi OSS, che, sino al 30.06.2021, è previsto per i soli servizi TTE, aprendosi, quindi dal 01.07.2021, anche a tutti gli altri servizi resi ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Il sistema OSS non incide sull’identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione.
Con l’adozione dei regimi opzionali OSS e IOSS si è data attuazione al “VAT e-commerce package”, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS.
I nuovi regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende anche le seguenti transazioni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica:
¨ vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (non quelli soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
¨ vendite a distanza di beni tra paesi UE, cessioni intracomunitarie di beni;
¨ vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
¨ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE oppure da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Regime “OSS NON UE”
Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE.
Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
Il regime NON UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi non stabiliti nell'UE, a favore di persone privati consumatori che non sono soggetti passivi IVA.
Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.
Regime OSS UE
Possono accedere al regime UE
¨ i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato italiano, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti, acquirenti privati, non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
¨ i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che:
ü dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano
nonché
ü non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE ma che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato italiano. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Il regime include:
¨ vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
¨ vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
¨ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Regime IOSS (Import One Stop Shop)
Dal 1 ° luglio 2021, l'esenzione IVA per l'importazione di beni nell'UE non superiori a 22 EUR verrà rimossa
E’ stato creato un regime per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.
Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l' IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).
Se la vendita di beni è facilitata tramite un'interfaccia elettronica agli acquirenti nell'UE, l'interfaccia elettronica sarà considerata aver effettuato la vendita ed è in linea di principio responsabile del pagamento dell'IVA.
Si ricorre per opzione all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto peri beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR
L'IVA è dovuta come parte del prezzo e consente di versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS). L'IOSS consente ai fornitori e alle interfacce elettroniche che vendono beni importati ad acquirenti nell'UE di riscuotere, dichiarare e pagare l'IVA alle autorità fiscali, invece di far pagare l'IVA all'acquirente nel momento in cui le merci vengono importate nell'UE come è prima del 0107.2021 (per prodotti oltre 22 EUR)
Se il venditore non è registrato nell'IOSS, l'acquirente deve pagare l'IVA e di solito una tassa di sdoganamento addebitata dal trasportatore.
Dal 1 luglio 2021, l’Iva sui beni di modico valore potrà essere assolta nel modo seguente:
-pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/marketplace, mediante lo sportello unico di importazione (IOSS)
-pagamento all’importazione nell’UE se il fornitore/marketplace non utilizza lo sportello unico di importazione (IOSS).
I vantaggi dell’utilizzo dello sportello unico di importazione (IOSS) derivano dal fatto che un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell’acquisto on line.
I venditori registrati nell'IOSS devono applicare l'IVA quando vendono beni destinati a un acquirente in uno Stato membro dell'UE. L'aliquota IVA è quella applicabile nello Stato membro dell'UE in cui le merci devono essere consegnate. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione Europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali .
Il regime include le cessioni i beni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR0 spediti/trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo al momento della cessione.
In particolare, la cessione riguarda
¨ i beni che vengono trasportati o spediti da o per conto del fornitore, anche se il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni da un paese terzo o un territorio terzo, a un acquirente o a qualsiasi altra persona ammissibile in uno Stato membro;
¨ i beni che non sono sottoposti ad accise armonizzate UE (in genere prodotti alcolici o del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva IVA).
Si sottolinea che non è possibile ricorrere all'IOSS quando i beni di valore modesto vengono acquistati e/o spediti insieme a prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal fatto che il valore della spedizione superi o no l'importo di 150 EUR.
Possono accedere al regime IOSS, direttamente oppure tramite un rappresentante fiscale:
¨ i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
¨ soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i
¨ soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea:
ü i soggetti passivi stabiliti in paesi terzi (con il quale l’Unione europea non ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento UE n. 904/2010), che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato.
Tra i soggetti passivi suindicati rientrano anche le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.
I venditori IOSS dovranno
- presentare una dichiarazione IVA mensile elettronica tramite il portale IOSS dello Stato membro in cui si è identificati per IOSS;
- effettuare un pagamento mensile dell'IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo Stato membro in cui sei identificato per IOSS;
- tenere registri di tutte le vendite IOSS idonee e / o le vendite agevolate nell'arco di 10 anni;
Se il venditore vende più merci allo stesso acquirente spedite in un unico pacco di importo superiore a 150 EUR, saranno tassate come importazione nello Stato membro dell'UE.
registrarsi alle procedure semplificate
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it. In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 possono registrarsi:
¨ al regime “OSS non - UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
¨ al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi:
- domiciliati e residenti in Italia,
- extra-UE con una stabile organizzazione in Italia
- extra- UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
¨ al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi
- domiciliati e residenti in Italia,
- extra-UE con una stabile organizzazione in Italia
- extra-UE privi di stabile organizzazione UE. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.
Per accedere al nuovo Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’.
Per informazioni sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria del regime Oss è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail: mossitaly@agenziaentrate.it. Per l’assistenza riguardante gli aspetti prettamente informatici è possibile chiamare al numero 800 211 351.
Chi E’già iscritto al regime MOSS?
Il Mini Sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori finali nell'UE di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.
A decorrere dal 1° luglio 2021 il MOSS sarà esteso a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà quindi uno sportello unico (OSS).
I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.
Casi risolti
VENDITE A DISTANZA SOTTOSOGLIA Si consideri un'impresa stabilita (soltanto) in Italia che vende beni, a partire dal 1° luglio 2021, dal proprio magazzino in Italia ad acquirenti in Francia e Lussemburgo (vendite a distanza di beni). Il valore totale delle sue vendite transfrontaliere ad acquirenti non supera l'importo di 10.000 EUR.
Che cosa cambia per tale impresa dal 01/07/2021 In linea di principio per tale impresa non cambia nulla in tale scenario. Dato che l'impresa è stabilita soltanto in uno Stato membro (Italia) e il valore totale delle sue cessioni di beni ad acquirenti in altri Stati membri dell'UE (Francia, Lussemburgo) non supera i 10.000 EUR, tale impresa sarà soggetta al medesimo trattamento IVA applicabile alle cessioni a favore di acquirenti in Italia.
L'impresa può scegliere, optando, per l’applicare le norme ordinarie e le imposte applicabili nello Stato membro di destinazione della merce. Qualora opti per tale opzione, l'impresa può registrarsi al regime UE in Italia (nel quale è stabilita). Si tratta di una semplice registrazione online nel portale dello sportello unico per l'IVA italiana. Una volta effettuata la registrazione, l'impresa potrà dichiarare e versare l'IVA dovuta in Francia e in Lussemburgo tramite tale portale dello sportello unico italiano. Se tuttavia l'impresa sceglie di non registrarsi all'OSS, può eventualmente registrarsi ai fini IVA negli Stati membri di arrivo dei beni, ossia in Francia e Lussemburgo. |
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VENDITE A DISTANZA SOPRASOGLIA Si ipotizzi un'impresa stabilita (soltanto) in Italia che effettua vendite a distanza di beni ad acquirenti in Germania, Cechia e Svezia. Il valore totale delle sue vendite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000 EUR, ma individualmente per ogni Stato membro non supera l'importo di 35.000 EUR.
Dal 1° luglio 2021 la soglia per le vendite a distanza di beni diventa pari a 10.000 EUR l'anno e riguarda tutte le vendite a distanza di beni ad acquirenti in tutti gli Stati membri dell'UE. Scompare la precedente soglia di 35.000 EUR per ciascuno Stato membro.
Nello scenario in esame, dato che la soglia di 10.000 EUR viene superata, il luogo di cessione delle vendite a distanza di beni si trova nel paese a destinazione nel quale i beni vengono spediti.
Per dichiarare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni spediti in Germania, Cechia e Svezia, a partire dal 1° luglio 2021 l'impresa dispone di due possibilità:
a) registrarsi presso ciascuno di tali Stati membri e dichiarare e versare l'IVA dovuta nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro (nel caso in esame Germania, Cechia e Svezia),
b) registrarsi al regime UE (in Italia – OSS) online sul portale dello sportello unico per l'IVA italiano (paese nel quale l'impresa è stabilita), che deve essere utilizzato per tutte le vendite a distanza di beni e tutte le prestazioni di servizi dell'impresa a favore di acquirenti e destinatari in altri Stati membri dell'UE. Una volta effettuata la registrazione, l'impresa potrà dichiarare e versare l'IVA dovuta in Germania, Cechia e Svezia tramite tale portale dello sportello unico italiano.
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