In base all’art. 8, comma 1, del Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 29, della legge finanziaria 2008, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66 (semplificata) e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 8, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, e da partecipazioni in società trasparenti ex art. 116, del Tuir possono essere compensate in ciascun periodo d’imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all’importo che trova capienza in essi.
L’eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
La descritta compensazione delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria con i redditi d’impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, nel quadro RF o RG o CM, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d’impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d’impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l’eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d’imposta.
Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d’imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel “Prospetto delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria non compensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.
Le perdite generatesi nell’ambito del regime dei contribuenti minimi (quadro CM) non dovranno essere riportate nel quadro RS, in quanto il riporto delle stesse è previsto nell’ambito del medesimo quadro. In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, vedi la successiva voce