Responsabilità committente appaltatore debiti fiscali

L’art. 13-ter DL 22.6.12 n. 83, L. 7.8.12 n. 134, responsabilità solidale committente, appaltatore risponde con il sub-appaltatore versamento all’Erario: ritenute redditi lavoro dipendente; e IVA dovuta dal subappaltatore.

1 premessa

L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente mo­di­fi­ca­to la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

 

Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:

  • delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
  • dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rap­porto di subappalto.

 

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.

Precedente disciplina

Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell’art. 2 co. 5-bis del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44.

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta dall’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti:

  • la decorrenza delle nuove disposizioni;
  • la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente.

 

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti.

2 Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del com­mit­ten­te si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

  • dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
  • dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
  • dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.

Esclusioni

Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

Si tratta quindi:

  • delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:

–     le amministrazioni dello Stato;

–     gli enti pubblici territoriali;

–     gli altri enti pubblici non economici;

–     gli organismi di diritto pubblico;

–     le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

  • degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:

–     i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

–     le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

3 decorrenza

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si appli­ca­no ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della
L. 134/2012, poiché l’art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).

 

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.

4 responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore

Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:

  • delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
  • dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

4.1 Limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore

La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fisca­li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’am­mon­ta­re del corrispettivo dovuto al subappaltatore.

 

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

4.2 Esclusione della responsabilità solidale dell’appaltatore

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica:

  • che i versamenti delle ritenute fisca­li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subap­paltatore, acquisendo la relativa documenta­zione;
  • prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

4.3 sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

4.4 decorrenza dell’obbligo di verifica da parte dell’appaltatore

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

 

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

4.5 Notifica degli atti

Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

5 Obblighi e responsabilità del committente

Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fisca­li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’ap­palta­to­re stesso e dagli eventuali subappaltatori.

5.1 sospensione del pagamento del corrispettivo all’appaltatore

Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

5.2 decorrenza dell’obbligo di verifica da parte del committente

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al com­mit­tente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

 

Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall’ap­palta­to­re e dagli eventuali subap­­paltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012.

5.3 sanzioni applicabili al committente

Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se:

  • non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del cor­rispet­tivo;
  • i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.

 

Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio re­gime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rile­van­te, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i neces­­sa­ri controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.

6 documentazione attestante i versamenti eseguiti dall’ap­palta­to­re e dai subappaltatori

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle rite­nu­te fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispet­tivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all’appaltatore.

6.1 Rilascio di un’apposita asseverazione da parte di professionisti o caf

La nuova disciplina prevede espressamente che l’attestazione dell’avvenuto adempimento ai sud­detti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione:

  • di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consu­len­ti del lavoro;
  • oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.

6.2 Rilascio di un’apposita dichiarazione sostitutiva da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-imprese, non è l’unica forma di documentazione ammessa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di documentazione idonee.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all’asseverazione, una dichiarazione sostitutiva:

  • con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versa-mento in esame (autocertificazione);
  • resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

6.2.1 Contenuto della dichiarazione sostitutiva

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve:

  • indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

6.2.2 Sanzioni

Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.