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TRIANGOLAZIONI IVA INTRA-UE ed EXTRA-UE - Plafond Vincolato Fisso e Mobile -
Nelle esportazioni triangolari un operatore nazionale (ITALIA B) cede dei beni ad un soggetto extraUE (EXTRA UE C), acquistandoli da operatore nazionale (ITALIA A) incaricando quest'ultimo (ITALIA A) di consegnarli acquirente EXTRA UE C.
Eliminato il sistema della autofattura per i servizi che torna invece all’integrazione
Dal 17/3/12 torna modalità di emissione e registrazione vigore prima della riforma del 2010 - Iva sui servizi intra-Ue si allinea alle regole dei beni - La legge Comunitaria (n. 217/2011) modifica l'articolo 17 del Dpr 633/72
Cessioni intracomunitarie - Mezzi di prova CMR DAU DAE
Nell'ambito degli scambi intracomunitari assume particolarmente rilevanza la questione relativa ai mezzi di prova per dimostrare l'avvenuto inoltro dei beni nello Stato membro del cessionario comunitario.
nomina rappresentante fiscale obbligatoria INTRASTAT
Il soggetto non residente - comunitario o extracomunitario - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, puo' adempiere ai relativi obblighi nominando un rappresentante fiscale.
LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE LAVORAZIONI SU BENI MOBILI
La Direttiva modifica le regole della territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole tassabili nel Paese UE in cui del committente. Tale regola generale nuovo art. 7-ter trova applicazione per le prestazioni di servizi“generiche”.
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STAMPI e REGIME INTRA In occasione di cessioni intracomunitarie eseguite a seguito di contratti di appalto è frequente il caso in cui il prestatore/cedente addebita al cliente estero il costo degli STAMPI utilizzati per la produzione dei beni. La costruzione di uno stampo, a cura del cedente i beni stampati, per una determinata lavorazione, la cui costruzione viene prevista contrattualmente, è un contratto di appalto. Tutti i beni ceduti all’estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazione se a condizione che gli stessi vengano inviati al cliente a lavoro eseguito. La reintroduzione dei materiali esportati temporaneamente per l’esecuzione dei lavori o per la produzione di beni e servizi avviene in franchigia, senza cioè che sia applicata né Iva né dazi doganali, a condizione che la reintroduzione avvenga entro 5 anni dall’esportazione. In presenza di giustificati motivi è possibile ottenere una proroga. Stampi ed attrezzature speciali addebitate al cliente estero rientrano nella non imponibilità a condizione che gli stessi vengano inviati al cliente, fuori dall’Italia, a lavoro eseguito oppure che , al termine della lavorazione: - per accordi contrattuali, sia distrutto - sia divenuto inservibile con apposito verbale di distruzione o consegna a cura del Cliente comunitario a fornitore come rottame anche per la sua fusione. Si esaminano le seguenti differenti ipotesi. A) STAMPI ceduti in unico contratto con quello della fornitura dei beni . - Ai sensi della Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 l'addebito dello stampo è equiparato ad una cessione intracomunitaria (articolo 41, comma 1, lettera a) quando: 1) tra il committente/acquirente e l'operatore nazionale venga stipulato un unico contratto d'appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo che la fornitura dei beni che con esso si producono. Lo stampo può essere realizzato dallo stesso prestatore/cedente ovvero acquistato per suo conto presso terzi; 2) lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato fuori del territorio italiano, a meno che in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto inservibile. Il corrispettivo dello stampo se addebitato autonomamente in fattura, concorre sia alla determinazione dello status di esportatore che alla formazione del plafond disponibile secondo le regole contenute nella disciplina degli esportatori abituali dopo le modifiche apportate dalla legge n. 28 del 1997. Infine per quanto riguarda la compilazione del modello INTRA 1 di cessione. Occorre distinguere: 1) se lo stampo non è stato indicato distintamente in fattura ma è riportato globalmente nel corrispettivo complessivo della cessione, non va inserito autonomamente né ai fini fiscali né ai fini statistici. Non ha rilevanza il fatto che lo stampo a fine lavorazione venga o meno inviato in altro Stato comunitario; 2) se il corrispettivo dello stampo viene autonomamente addebitato in fattura, il modello INTRA 1 è compilato agli effetti fiscali, con riferimento al periodo della fattura, anche se lo stampo non è stato ancora spedito, mentre agli effetti statistici il valore va proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture mano mano che vengono indicate nei relativi elenchi. B) STAMPI ceduti con contratto autonomo da quello della fornitura dei beni . – Qualora, invece, esiste un contratto autonomo per la fornitura di STAMPI, corrente in genere tra il produttore degli stessi e l'acquirente comunitario, la cessione segue la disciplina propria delle cessioni dei beni. Tali forniture vanno assoggettate ad IVA in Italia a meno che lo stampo dopo il suo utilizzo sia stato inviato all'estero a disposizione dell'acquirente comunitario, a meno che in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto inservibile. Contributo STAMPI e addebito costi – Nel caso in cui il cedente/prestatore nazionale assuma l'impegno di mantenere integri ed inalterati gli STAMPI, ovvero di adeguare gli STAMPI stessi alle mutate esigenze della produzione ed addebiti al cliente comunitario specifici corrispettivi (o "contributi") per i costi sostenuti, gli addebiti, anche separati, di costi sono da considerare oneri accessori ed inerenti all'operazione principale di cessione e quindi ne seguono la non imponibilità IVA ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) decreto legge n. 331/93. Si tratta, infatti, di "spese incrementative dei prodotti ceduti" per cui seguono la disciplina di determinazione della "base imponibile", ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR n. 633 del 1972, come espressamente richiamato dall'articolo 56 del D.L. n. 331 del 1993 e riconosciuto, in un caso analogo, nella Risoluzione ministeriale n. 186/E del 17 agosto 1996. In ordine ai modelli Intrastat vanno seguite le stesse regole previste per gli STAMPI come indicato sopra. Manutenzione STAMPI a spese del cedente e da lui fornita addebito fattura – Nel caso in cui il cedente/prestatore nazionale assuma l'impegno di mantenere integri ed inalterati gli STAMPI, in base ad un apposito contratto di manutenzione ed addebiti al cliente comunitario specifici corrispettivi per la manutenzione, gli addebiti, anche separati, sono da considerare prestazione di servizi a committente comunitario, ne segue la non imponibilità IVA ai sensi dell'articolo 7 ter DPR.633/72. Procedura di distruzione. I beni che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano in uno dei luoghi dove il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono ceduti in evasione di imposta. Per vincere la presunzione di cessione, il contribuente deve dimostrare che i beni non rinvenuti: · sono stati impiegati per la produzione; · sono stati perduti; · sono stati distrutti; · sono stati consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (es. lavorazione, deposito, comodato ecc.). La presente procedura intende analizzare il caso della distruzione di beni, evidenziando gli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione dei beni che si vanno a eliminare dal processo produttivo. La procedura in oggetto è stata chiarita dal Ministero delle Finanze con la C.M. 23.7.98 n. 193/E, e si riferisce a due tipologie di operazioni: · distruzione di beni; · trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico. La procedura sotto descritta non opera: · in tutti quei casi in cui la distruzione dei beni (o la loro trasformazione in altri beni) rientra in una normale attività produttiva (es. cali, sfridi di lavorazione, ecc.); · quando la distruzione dei beni avvenga mediante consegna a un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti; in tal caso occorre dimostrare la distruzione dei beni mediante il (FIR) formulario di identificazione di cui all'art. 15 del DLgs. 5.2.97 n. 22, che sfocerà poi a cura dello smaltitore in un MUD. La procedura sotto descritta non opera anche nel seguente caso. Nel caso in cui lo stampo, giunto a fine lavorazione e fine contratto e/o non piu’ utilizzabile venga consegnato ad una fonderia per la distruzione. Il contratto (come detto sopra) tra il cedente/prestatore nazionale ed il cliente comunitario prevede che alla fine del ciclo gli stampi siano distrutti con apposito ordine scritto da parte del proprietario (cliente comunitario). A questo punto il cedente/prestatore nazionale su ordine del cliente comunitario mette a disposizione presso lo stabilimento lo stampo, in modo, che, a cura del cliente comunitario lo stampo, sia trasportato presso la fonderia alla quale il cliente comunitario ordina al trasportatore di inviare. Il DDT compilato dal prestatore nazionale sarà con destinatario cliente comunitario destinazione fonderia Il cliente comunitario fatturerà il valore da rottame alla fonderia per vendita dello stesso. La procedura si articola in due fasi: · comunicazioni agli organi accertatori; · verbalizzazione delle operazioni. La prima fase della procedura consiste nell’invio di una apposita comunicazione agli Uffici delle Entrate (o, se tali uffici non sono ancora stati istituiti, agli Uffici delle Imposte Dirette) e ai Comandi della Guardia di Finanza. Gli Uffici Imposte e i Comandi della Guardia di Finanza competenti a ricevere tale comunicazione sono quelli del luogo in cui avvengono le operazioni di distruzione dei beni, e non quelli ove ha sede la società, se differenti. Sarà, poi, cura dell’Ufficio competente in base al luogo dove avvengono le operazioni di distruzione dei beni a trasmettere la documentazione circa l’operazione all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente. La comunicazione deve pervenire ai cennati organi almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione o trasformazione; la C.M. 193/98, consiglia, quindi, di provvedere a inviare la stessa con un congruo anticipo rispetto a tale limite di 5 giorni, al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l'effettiva presenza dei loro funzionari alle operazioni di distruzione o trasformazione. La comunicazione deve essere effettuata (in attesa di uno specifico modello ministeriale, non ancora approvato) in carta libera, e deve obbligatoriamente contenere: · luogo, data e ora in cui verranno distrutti o trasformati i beni; · modalità di distruzione o di trasformazione; · natura, quantità e qualità dei beni; · ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare; · eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni. La C.M. 193/98 evidenzia, inoltre, che tale comunicazione non è necessaria (e quindi non deve essere inviata) nel caso in cui la distruzione sia disposta da un organo della Pubblica Amministrazione. La seconda fase della procedura si compie all’atto della distruzione dei beni. Deve, infatti essere redatto un verbale compilato da uno dei seguenti soggetti che hanno assistito alle operazioni: · funzionari dell’Amministrazione Finanziaria; · ufficiali di Polizia Tributaria; · notaio. Solo nel caso in cui il valore dei beni distrutti non sia complessivamente superiore a €uro 10.000, al posto del verbale potrà essere redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il verbale (o la dichiarazione sostitutiva) dovranno contenere: · luogo, data e ora in cui sono stati distrutti o trasformati i beni; · natura, quantità e qualità dei beni; · ammontare complessivo del costo dei beni distrutti o trasformati; · eventuale valore ottenibile dalla trasformazione dei beni. In linea di principio, quindi, sono i funzionari degli Uffici delle Imposte a dovere presenziare alle operazioni di distruzione. Infatti, la C.M. 19.10.98 n. 241/E ha previsto: · un sollecito ai Funzionari perché assistano alle operazioni di distruzione dei beni, quale loro compito istituzionale; · un riscontro scritto obbligatorio (anche via fax) alla comunicazione del contribuente che pone in essere le operazioni di distruzione o trasformazione, che confermi la propria presenza alle operazioni stesse. Solo quando i funzionari degli Uffici non possano essere presenti, sorge la necessità per il soggetto che distrugge i beni di assicurarsi la presenza di un notaio che verbalizzi le operazioni. L’ultima fase della procedura disposta dal DPR 441/97 consiste nella dimostrazione del trasporto dei beni trasformati o distrutti, mediante il documento di trasporto. Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate. Si propone una sintesi delle circolari in 3 parti, con 3 diversi post. Partiamo dalla CM 36/E/2010, sicuramente la più importante; essa è strutturata in due parti: 1) indicazioni di carattere generale; 2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT. PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE QUESITO 9. COSTRUZIONE STAMPI ED OBBLIGHI INTRASTAT La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella CM 13/E/1994, paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione per un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è cessione intracomunitaria (non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) qualora sussistano questedue condizioni:
- tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
- lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
- Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni.
- Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente UE configura una prestazione di servizio generica da includere nell’INTRASTAT come servizio reso.
- le prestazioni di servizi generiche rese da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti nella UE;
- le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti nella UE.
- acquisizione della proprietà del bene;
- effettiva movimentazione del bene tra due Paesi UE;
- status di operatore economico dei contraenti;
- prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta nel Paese UE in cui lo stesso è stabilito;
- prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo UE per le quali l’IVA non è dovuta in Italia
- per le variazioni ex art. 26, DPR 633/1972 (cessioni di beni o prestazioni di servizi già indicate nei modelli), i relativi documenti (fatture integrative, note di accredito, note di addebito) vanno indicati negli INTRASTAT relativi al periodo in cui tali rettifiche sono state registrate (art. 5, co. 5, DM 22/02/2010);
- nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare negli INTRASTAT i dati relativi ad alcune prestazioni di servizi (rese o ricevute), deve compilare un apposito intra (Sezione 3 del modello), nel quale indicare il periodo di riferimento (mese/trimestre) in cui si è verificata l’omissione.
- gennaio. Entro il 25 febbraio presenta l’INTRA trimestrale, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”.
- febbraio. Entro il 25 marzo presenta l’INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”.
- marzo. Entro il 26 aprile presenta l’INTRA trimestrale riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella “trimestre completo”.
- va emessa al momento del pagamento del corrispettivo (momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR 633/1972).
- va registrata nel registro IVA vendite entro 15 giorni dall’emissione;
- va registrata nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.
- l’autofattura sia stata emessa in via anticipata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione (al pagamento);
- nel caso di integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario (CM 12/2010).
- vanno indicate nell’INTRASTAT servizi se costituiscono una prestazione autonoma;
- vanno nell’INTRA acquisti/cessioni di beni se invece, sono prestazioni accessorie ex art. 12, DPR 633/1972, all’acquisto o cessione di beni (il loro valore va incluso in quello dei beni acquistati o ceduti).
- non si presenta alcuna rettifica se l’elenco è stato presentato prima del 18 marzo 2010 (data in cui è stata pubblicata la CM 14/E/2010);
- si presenta il mod. INTRA 1-quinquies/INTRA 2-quinquies, se l’elenco è stato presentato dopo tale data.
- trasporto effettuato da un vettore italiano per conto di un committente UE, la fattura emessa dal vettore nazionale non deve riportare l’indicazione dell’IVA. Trattandosi di una prestazione ex art. 7-ter, DPR 633/1972, l’operazione va nell’INTRASTAT;
- trasporto effettuato da un sub-vettore italiano per conto di un trasportatore (italiano) principale, la fattura del sub-vettore deve essere assoggettata a IVA (rileva ai fini dell’imposta in Italia). L’operazione non va nell’INTRASTAT.
- se si tratta di prestazione accessoria alla cessione, la prestazione di trasporto va solo nell’INTRASTAT cessioni (la prestazione accessoria segue la sorte della principale);
- se non si tratta di prestazione accessoria alla cessione, la prestazione di trasporto va rilevata a parte nell’INTRASTAT servizi
- “A” (accredito): il versamento sul c/c viene effettuato utilizzando anche fonti diverse dal c/c bancario (es. carta di credito);
- “B” (bonifico): il versamento sul c/c bancario viene effettuato utilizzando un c/c bancario;
- “X” (altro): l’incasso e/o il pagamento avviene in una modalità diversa rispetto a quelle citate (es. ricevuta bancaria).
- per ogni operazione va comunque compilato il relativo INTRASTAT;
- nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro).
- “I” (istantanea): servizi erogati in un’unica soluzione (ad es. trasporto unitario, singola lavorazione, recupero crediti relativo ad un solo cliente anche se sono emesse diverse fatture);
- “R” (a più riprese): servizi erogati ciclicamente (ad es. manutenzioni periodiche, contratto di trasporto che prevede molteplici esecuzioni, contratto di agenzia, pubblicità su cataloghi con più ristampe, rinnovo licenza software).
- il servizio ricevuto da Google per essere posizionati a capolista nelle ricerche effettuate sul relativo motore di ricerca Google adwords) richiede il codice “631130 – Spazi pubblicitari in Internet”;
- le provvigioni fatturate su vendita all’ingrosso di tessuti richiedono il codice “464112 – Servizi di vendita all’ingrosso di tessuti”;
- le provvigioni fatturate su vendita in conto terzi di tessuti richiedono il codice “461611 – Servizi di vendita all’ingrosso per conto terzi di prodotti tessili”.
- per il committente stabilito in Italia, se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad un regime di non imponibilità o di esenzione, la prestazione non va nell’INTRASTAT dei servizi ricevuti;
- per il committente stabilito in altro Stato membro, il prestatore italiano deve accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente, tramite:
- la richiesta di una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento. Tale dichiarazione può essere rilasciata una sola volta dal committente UE con riguardo a tutte le prestazioni della stessa specie da lui ricevute e rimane valida finché non mutano le caratteristiche del servizio reso o il trattamento fiscale previsto nello Stato del committente. Il prestatore stabilito in Italia, in possesso di tale dichiarazione, può non includere la prestazione nell’INTRASTAT dei servizi resi.
- In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente può non includere la prestazione nell’INTRASTAT solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per essa non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente.
- Si ritiene, infine, che in linea di principio ricorra un obbligo generalizzato di fatturazione – ex art. 21, co.6, DPR 633/1972 – per tutte le prestazioni di servizi rese ad un committente comunitario, ancorché, per i motivi sopra detti, le stesse non vadano nell’INTRASTAT. Tuttavia, occorre tener presente che tali operazioni, rese nei confronti di committenti comunitari, in taluni casi, se fossero territorialmente rilevanti in Italia, ove soggette al regime di esenzione, potrebbero fruire di esonero dall’obbligo di fatturazione: quindi si conclude che non sussiste l’obbligo di documentare a mezzo fattura le prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti comunitari, non territorialmente rilevanti ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’operazione non va nell’INTRASTAT, in quanto non è dovuta l’imposta nel Paese di destinazione;
- l’operazione, ove fosse territorialmente rilevante in Italia, beneficerebbe di un regime di esonero dall’obbligo di fatturazione (ad es. ex artt. 22, co.1, n. 6 e 36-bis DPR 633/1972).
- in caso di mandato con rappresentanza, poiché il mandatario opera in nome e per conto del cliente, gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario ricadono direttamente nella sfera giuridica del mandante, nei cui confronti il terzo prestatore addebiterà il corrispet